Non perdere altro tempo, approfitta subito del credito al 40% per rinnovare e digitalizzare la tua impresa.
Fino al 31 dicembre 2022 potrai beneficiare del credito d’imposta del 40% per un bene rientrante in industria 4.0. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Valido per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022, oppure entro il 30/06/2023 se l’ordine è accettato e l’acconto del 20% viene versato entro il 31/12/2022.
DAL 1 GENNAIO 2023 E PER I PROSSIMI 3 ANNI L’AGEVOLAZIONE SCENDERÀ AL 20%
AGEVOLAZIONE 2023 – 2024 – 2025
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione. Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025, oppure entro il 30/06/2026 se l’ordine è accettato e l’acconto del 20% è versato entro il 31/12/2025.
PRECISAZIONI Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
ULTERIORI BENEFICI
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:
• Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
• Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione);
• Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).
Per i beni di costo superiore ai 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.